AGEVOLAZIONI <br>FISCALI

AGEVOLAZIONI
FISCALI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Handicap: Su La Testa! ODV è iscritta al RUNTS n. 109808 sezione Organizzazioni di Volontariato per cui le persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge.
Per le erogazioni in denaro, l’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Le agevolazioni (detrazione / deduzione) non sono tra loro cumulabili.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:
-detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 35% (comma 1 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017);
-dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi se applicare la deduzione o la detrazione
In caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta se più alta del reddito.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2023 può essere scontata persino fino al 2028) (comma 2 art. 83 Dlgs 117/2017 – comma 1 art. 104 Dlgs 117/2017).
Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni in natura?

Il decreto del 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore” definisce i criteri per usufruire di detrazioni e deduzioni al proprio reddito per erogazioni al terzo settore.

Come quantificare il valore della detrazione o deduzione?
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Previsti anche dei casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (art 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).
Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.

La documentazione necessaria
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.
A sua volta, l’associazione predisporrà una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

METTITI IN CONTATTO CON NOI